Regolamento Scuola dell'Infanzia

Titolo I - Titolo II - Titolo III.

Titolo I
Struttura e Organizzazione
Art. 1 - La scuola dell'infanzia
Art. 1bis - Vigilanza
Art. 2 - Accoglienza
Art. 3 - Caratteristiche organizzative
Art. 4 - Istituzione esoppressione di sezioni
Art. 5 - Calendario e orari
Art. 6 - Ammissioni
Art. 7 - Contributi ed esoneri
Art. 8 - Assenza e decadenza

Art. 1
La scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia, primosegmento formativo dei sistema scolastico di base, già denominata scuola materna, accoglie i bambini da tre sei anni residenti nel Comune di Roma e domiciliati nell'area di utenza della scuola, oppure che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nell'area medesima.

Nella scuola dell'infanzia comunale, trovano accesso a pieno diritto i bambini in situazione di handicap, i bambini nomadi e stranieri, anche se privi della residenza. L'assegnazione alle classi di bambini stranieri è effettuata, ove possibile, raggruppando bambini dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare, di norma, il numero di 5 per ogni classe.

La scuola dell'infanzia comunale accoglie, fin dall'inizio dell'anno scolastico, i bambini di tre anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico. Possono essere iscritti e ammessi alla frequenza i bambini nati entro il successivo mese di gennaio ed, in ogni caso, esaurito l'inserimento di tutti i bambini di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre.

Art. 1bis
Vigilanza

La vigilanza sulle scuole del Comune è esercitata secondo quanto previsto all'art. 332 del T.U. n. 297194.

Art. 2
Accoglienza

L'accoglienza personalizzata di ciascun bambino rappresenta uno dei momenti qualificanti dell'incontro della scuola dell'insegnante con le famiglie. La conoscenza ed i contatti che vengono in questa fase sono di aiuto sia ai genitori ed al bambino che stanno affrontando le difficoltà del primo distacco, sia agli insegnanti che acquisiranno elementi essenziali per il loro lavoro educativo.
L'inserimento delle bambine e dei bambini viene programmato dal Collegio dei docenti ed attuato attraverso:

1. un'informazione dettagliata sulle finalità della scuola dell'infanzia ai genitori prima dell'ingresso dei bambini, anche attraverso incontri di gruppo;
2. incontri individuali con i genitori prima dell'ingresso dei bambini durante la fase di accoglienza;
3. tempi di permanenza graduali e personalizzati se necessario, con la presenza di un genitore;
4. incontri con i gruppi educativi dei nidi del territorio.

Il piano di accoglienza e di inserimento dei bambini dovrà essere concordato con il Collegio dei docenti e con il Coordinatore educativo, sentito il parere dei genitori.

L'inserimento di bambini in situazione di handicap è progettato e concordato anche con il servizio materno infantile delle UU.SS.LL. sulla base di un piano educativo individualizzato, anche in funzione della continuità educativa con la scuola elementare.

Art. 3
Caratteristiche organizzative

Il Comune di Roma persegue una collaborazione operativa tra le scuole dell'infanzia comunali statali per la realizzazione di una proposta educativa di qualità per l'infanzia. La scuola comunale dell'infanzia vuole realizzare percorsi educativi di continuità con il nido e con la scuola elementare.
A tal fine, l'Amministrazione Comunale è impegnata, attraverso un eventuale protocollo d'intesa, o altri atti, con l'Amministrazione scolastica statale, a realizzare le necessarie forme di collaborazione nelle quali dovranno essere precisati, tra l'altro, modalità e strumenti operativi per garantire:

- la continuità del progetto educativo­formativo tra scuola dell'infanzia e scuola elementare;
- il coordinamento della domanda e dell'offerta del servizio educativo formativo del territorio;
- il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto all'educazione alla formazione;
- forme di interazione e di coordinamento tra gli organi collegiali della scuola comunale e quelli della scuola materna ed elementare statale;
- la promozione di attività coordinate sulla formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

Le scuole dell'infanzia si articolano in sezioni antimeridiane e tempo pieno; la sezione è l'unità di base per l'attività educativa e didattica. All'interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile tale da consentire programmazione di attività di intersezione per piccoli e grandi gruppi e di interventi individualizzati nonché l'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l'integrazione di bambini in situazione di handicap, di disagio e di svantaggio.

Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superiore a 25 e non inferiore a 13. Nella sezione ove è presente un portatore di handicap, il numero dei bambini è rapportato all'entità e alle esigenze gravità dell'handicap e comunque non può essere inferiore al numero di 20.

Art. 4
Istituzione e soppressione di sezioni

Il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia è stabilito dall'Amministrazione di anno in anno con ordinanza dei Sindaco, su proposta dei competente Dipartimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico sulla base delle esigenze oggettive e localizzazioni indicate dalie Circoscrizioni in rapporto alla popolazione delle varie zone, tenuto anche conto del parere di opportunità didattica espresso Collegio dei docenti.
Qualora, non oltre il mese di gennaio, numero degli alunni iscritti di
una sezione scenda definitivamente al di sotto numero minimo di 13, la sezione verrà soppressa dopo una verifica con il collegio dei docenti e il coordinatore educativo e i bambini verranno suddivisi nelle sezioni inferiori a 25. L'insegnante della sezione stessa sarà provvisoriamente assegnato ad una sezione vacante e, in relazione al successivo anno scolastico, potrà scegliere la nuova sezione fra quelle poste a concorso con precedenza rispetto alle altre concorrenti di cui all'Articolo 29 (titolarità).
Nel caso in cui, all'inizio scolastico, in una scuola, il numero complessivo degli iscritti si riduca, determinando una eccedenza del numero delle sezioni, si procederà alla soppressione delle sezioni superflue nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 3, commi V e VI. Di conseguenza gli insegnanti in esubero individuati secondo collocazione nel ruolo, saranno assegnati ad altra sede, scelta tra sezioni e con precedenza rispetto altre concorrenti.
La Circoscrizione deve informare la scuola di soppressione di sezioni.
L'Amministrazione Comunale adotterà tutte le forme di intervento necessarie per tutelare il numero delle sezioni Scuola dell'Infanzia Comunale nel contesto programmazione territoriale dell'offerta formativa

Art. 5
Calendario e orari

Le scuole dell'infanzia comunali osservano il calendario scolastico delle scuole materne statali sia per quanto riguarda l'apertura che la chiusura.
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 17,00.
L'orario di ingresso dei bambini è dalle ore 8,00 alle 9,00 e di uscita dalle 16,30 alle 17,00 per le sezioni a tempo pieno.
Potranno essere costituite nello stesso plesso sezioni ad orario unicamente antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
Sulla base di comprovata necessità e documentando l'orario di lavoro per entrambi i genitori si può attivare:
- l'apertura della scuola il sabato dalle ore 8,00 alle 12,30;
- l'anticipazione dell'orario di apertura alle ore 7,30;
- la posticipazione dell'orario di chiusura alle ore 18,OO per le sole sezioni a tempo pieno.
Di norma le suddette flessibilità orarie saranno attivate in presenza di almeno 13 richieste per plesso.
Il Consiglio di scuola, in via sperimentale e in armonia con il progetto educativo, può consentire, anche formando apposite sezioni, orari di entrata e di uscita dei bambini diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti al fine di rispondere positivamente a comprovate e documentate particolari esigenze dei bambini e dei genitori. In tali casi l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale è condizionata al rispetto dell'art. 3, quinto comma.

Art. 6
Ammissioni

Le domande di ammissione devono essere presentate presso la scuola. Il Consiglio di scuola, su proposta del Coordinatore educativo, definisce gli elenchi sia dei bambini ammessi alla frequenza che di quelli in attesa di ammissione e di tali elenchi fornisce immediata copia alla Circoscrizione. Gli stessi, vistati dal Coordinatore e dal Direttore educativo, saranno affissi all'albo della scuola entro il 30 aprile di ogni anno.
Attraverso le risultanze della predetta graduatoria, entro e non oltre dieci giorni dall'affissione, è ammessa opposizione. La decisione dovrà avvenire entro cinque giorni.
Alla graduatoria di riserva, per i bambini non ammessi alla frequenza all'inizio dell'anno scolastico si attingerà per coprire i posti resi vacanti per rinuncia o per decadenza. L'inserimento dei bambini dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio.
E' possibile l'inserimento anche ad anno scolastico iniziato di bambini nomadi e di bambini in situazione di emergenza sociale o di handicap segnalati dai servizi sociali o dalle UU.SS.LL. nel limite previsto dalla composizione numerica per la formazione delle classi.
Per alcuni portatori di handicap, al raggiungimento dell'età scolare, il Direttore educativo, su richiesta dei genitori, autorizza un ulteriore anno di permanenza nella scuola dell'infanzia, sentito il Collegio dei docenti, in accordo con il Coordinatore educativo e con il Servizio Materno Infantile delle Aziende UU.SS.LL.

Art. 7
Contributi ed esoneri

La scuola dell'infanzia è gratuita. E' dovuto il pagamento delle quote contributive per i servizi domanda individuale di refezione e di trasporto scolastico riservato ove richiesto.
L'Amministrazione Comunale determina l'ammontare dei contributi e le forme di esonero. Il mancato pagamento delle quote da parte dei genitori non comporta l'interruzione dei servizi ai bambini. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero delle somme dovute nelle forme di legge.

Art. 8
Assenza e decadenza

Le assenze degli utenti, superiori a 5 giorni consecutivi, comportano, sempre, la presentazione del certificato medico al momento del rientro a scuola.
Le assenze del bambino, superiori a 30 giorni consecutivi, non giustificate comportano la decadenza dal posto. La decadenza è proposta dal Coordinatore educativo e disposta dal Direttore educativo con proprio atto.
La copertura dei posti vacanti per rinuncia o per decadenza è predisposta, attingendo dall'elenco della lista di attesa, nei dieci giorni successivi all'avvenuta vacanza, dal Direttore educativo, di norma non oltre il mese di gennaio.

   

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