|
Titolo I -
Titolo II - Titolo
III.
Titolo
I
Struttura
e Organizzazione
Art. 1 - La scuola dell'infanzia
Art. 1bis - Vigilanza
Art. 2 - Accoglienza
Art. 3 - Caratteristiche organizzative
Art. 4 - Istituzione esoppressione di sezioni
Art. 5 - Calendario e orari
Art. 6 - Ammissioni
Art. 7 - Contributi ed esoneri
Art. 8 - Assenza e decadenza
Art.
1
La scuola dell'infanzia
La
scuola dell'infanzia, primosegmento formativo dei sistema scolastico
di base, già denominata scuola materna, accoglie i bambini
da tre sei anni residenti nel Comune di Roma e domiciliati nell'area
di utenza della scuola, oppure che abbiano un genitore che presti
attività lavorativa nell'area medesima.
Nella
scuola dell'infanzia comunale, trovano accesso a pieno diritto
i bambini in situazione di handicap, i bambini nomadi e stranieri,
anche se privi della residenza. L'assegnazione alle classi di
bambini stranieri è effettuata, ove possibile, raggruppando
bambini dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono
superare, di norma, il numero di 5 per ogni classe.
La
scuola dell'infanzia comunale accoglie, fin dall'inizio dell'anno
scolastico, i bambini di tre anni compiuti o da compiere entro
il 31 dicembre di ciascun anno scolastico. Possono essere iscritti
e ammessi alla frequenza i bambini nati entro il successivo mese
di gennaio ed, in ogni caso, esaurito l'inserimento di tutti i
bambini di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre.
Art.
1bis
Vigilanza
La
vigilanza sulle scuole del Comune è esercitata secondo
quanto previsto all'art. 332 del T.U. n. 297194.

Art.
2
Accoglienza
L'accoglienza
personalizzata di ciascun bambino rappresenta uno dei momenti
qualificanti dell'incontro della scuola dell'insegnante con le
famiglie. La conoscenza ed i contatti che vengono in questa fase
sono di aiuto sia ai genitori ed al bambino che stanno affrontando
le difficoltà del primo distacco, sia agli insegnanti che
acquisiranno elementi essenziali per il loro lavoro educativo.
L'inserimento delle bambine e dei bambini viene programmato dal
Collegio dei docenti ed attuato attraverso:
1.
un'informazione dettagliata sulle finalità della scuola
dell'infanzia ai genitori prima dell'ingresso dei bambini, anche
attraverso incontri di gruppo;
2. incontri individuali con i genitori prima dell'ingresso dei
bambini durante la fase di accoglienza;
3. tempi di permanenza graduali e personalizzati se necessario,
con la presenza di un genitore;
4. incontri con i gruppi educativi dei nidi del territorio.
Il
piano di accoglienza e di inserimento dei bambini dovrà
essere concordato con il Collegio dei docenti e con il Coordinatore
educativo, sentito il parere dei genitori.
L'inserimento
di bambini in situazione di handicap è progettato e concordato
anche con il servizio materno infantile delle UU.SS.LL. sulla
base di un piano educativo individualizzato, anche in funzione
della continuità educativa con la scuola elementare.

Art.
3
Caratteristiche organizzative
Il
Comune di Roma persegue una collaborazione operativa tra le scuole
dell'infanzia comunali statali per la realizzazione di una proposta
educativa di qualità per l'infanzia. La scuola comunale
dell'infanzia vuole realizzare percorsi educativi di continuità
con il nido e con la scuola elementare.
A tal fine, l'Amministrazione Comunale è impegnata, attraverso
un eventuale protocollo d'intesa, o altri atti, con l'Amministrazione
scolastica statale, a realizzare le necessarie forme di collaborazione
nelle quali dovranno essere precisati, tra l'altro, modalità
e strumenti operativi per garantire:
-
la continuità del progetto educativoformativo tra
scuola dell'infanzia e scuola elementare;
- il coordinamento della domanda e dell'offerta del servizio educativo
formativo del territorio;
- il potenziamento della qualità degli interventi per la
piena attuazione del diritto all'educazione alla formazione;
- forme di interazione e di coordinamento tra gli organi collegiali
della scuola comunale e quelli della scuola materna ed elementare
statale;
- la promozione di attività coordinate sulla formazione
e l'aggiornamento professionale del personale.
Le
scuole dell'infanzia si articolano in sezioni antimeridiane e
tempo pieno; la sezione è l'unità di base per l'attività
educativa e didattica. All'interno del plesso le sezioni si rapportano
tra loro in modo aperto e flessibile tale da consentire programmazione
di attività di intersezione per piccoli e grandi gruppi
e di interventi individualizzati nonché l'organizzazione
di ogni altra attività atta a favorire l'integrazione di
bambini in situazione di handicap, di disagio e di svantaggio.
Ogni
sezione è costituita da un numero di alunni non superiore
a 25 e non inferiore a 13. Nella sezione ove è presente
un portatore di handicap, il numero dei bambini è rapportato
all'entità e alle esigenze gravità dell'handicap
e comunque non può essere inferiore al numero di 20.

Art.
4
Istituzione e soppressione di sezioni
Il
numero delle sezioni di scuola dell'infanzia è stabilito
dall'Amministrazione di anno in anno con ordinanza dei Sindaco,
su proposta dei competente Dipartimento, prima dell'inizio dell'anno
scolastico sulla base delle esigenze oggettive e localizzazioni
indicate dalie Circoscrizioni in rapporto alla popolazione delle
varie zone, tenuto anche conto del parere di opportunità
didattica espresso Collegio dei docenti.
Qualora, non oltre il mese di gennaio, numero degli alunni iscritti
di
una sezione scenda definitivamente al di sotto numero minimo di
13, la sezione verrà soppressa dopo una verifica con il
collegio dei docenti e il coordinatore educativo e i bambini verranno
suddivisi nelle sezioni inferiori a 25. L'insegnante della sezione
stessa sarà provvisoriamente assegnato ad una sezione vacante
e, in relazione al successivo anno scolastico, potrà scegliere
la nuova sezione fra quelle poste a concorso con precedenza rispetto
alle altre concorrenti di cui all'Articolo 29 (titolarità).
Nel caso in cui, all'inizio scolastico, in una scuola, il numero
complessivo degli iscritti si riduca, determinando una eccedenza
del numero delle sezioni, si procederà alla soppressione
delle sezioni superflue nel rispetto dei criteri stabiliti all'art.
3, commi V e VI. Di conseguenza gli insegnanti in esubero individuati
secondo collocazione nel ruolo, saranno assegnati ad altra sede,
scelta tra sezioni e con precedenza rispetto altre concorrenti.
La Circoscrizione deve informare la scuola di soppressione di
sezioni.
L'Amministrazione Comunale adotterà tutte le forme di intervento
necessarie per tutelare il numero delle sezioni Scuola dell'Infanzia
Comunale nel contesto programmazione territoriale dell'offerta
formativa

Art.
5
Calendario e orari
Le
scuole dell'infanzia comunali osservano il calendario scolastico
delle scuole materne statali sia per quanto riguarda l'apertura
che la chiusura.
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle 17,00.
L'orario di ingresso dei bambini è dalle ore 8,00 alle
9,00 e di uscita dalle 16,30 alle 17,00 per le sezioni a tempo
pieno.
Potranno essere costituite nello stesso plesso sezioni ad orario
unicamente antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
Sulla base di comprovata necessità e documentando l'orario
di lavoro per entrambi i genitori si può attivare:
- l'apertura della scuola il sabato dalle ore 8,00 alle 12,30;
- l'anticipazione dell'orario di apertura alle ore 7,30;
- la posticipazione dell'orario di chiusura alle ore 18,OO per
le sole sezioni a tempo pieno.
Di norma le suddette flessibilità orarie saranno attivate
in presenza di almeno 13 richieste per plesso.
Il Consiglio di scuola, in via sperimentale e in armonia con il
progetto educativo, può consentire, anche formando apposite
sezioni, orari di entrata e di uscita dei bambini diversi da quelli
stabiliti nei commi precedenti al fine di rispondere positivamente
a comprovate e documentate particolari esigenze dei bambini e
dei genitori. In tali casi l'autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale è condizionata al rispetto dell'art. 3, quinto
comma.

Art.
6
Ammissioni
Le
domande di ammissione devono essere presentate presso la scuola.
Il Consiglio di scuola, su proposta del Coordinatore educativo,
definisce gli elenchi sia dei bambini ammessi alla frequenza che
di quelli in attesa di ammissione e di tali elenchi fornisce immediata
copia alla Circoscrizione. Gli stessi, vistati dal Coordinatore
e dal Direttore educativo, saranno affissi all'albo della scuola
entro il 30 aprile di ogni anno.
Attraverso le risultanze della predetta graduatoria, entro e non
oltre dieci giorni dall'affissione, è ammessa opposizione.
La decisione dovrà avvenire entro cinque giorni.
Alla graduatoria di riserva, per i bambini non ammessi alla frequenza
all'inizio dell'anno scolastico si attingerà per coprire
i posti resi vacanti per rinuncia o per decadenza. L'inserimento
dei bambini dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio.
E' possibile l'inserimento anche ad anno scolastico iniziato di
bambini nomadi e di bambini in situazione di emergenza sociale
o di handicap segnalati dai servizi sociali o dalle UU.SS.LL.
nel limite previsto dalla composizione numerica per la formazione
delle classi.
Per alcuni portatori di handicap, al raggiungimento dell'età
scolare, il Direttore educativo, su richiesta dei genitori, autorizza
un ulteriore anno di permanenza nella scuola dell'infanzia, sentito
il Collegio dei docenti, in accordo con il Coordinatore educativo
e con il Servizio Materno Infantile delle Aziende UU.SS.LL.

Art.
7
Contributi ed esoneri
La
scuola dell'infanzia è gratuita. E' dovuto il pagamento
delle quote contributive per i servizi domanda individuale di
refezione e di trasporto scolastico riservato ove richiesto.
L'Amministrazione Comunale determina l'ammontare dei contributi
e le forme di esonero. Il mancato pagamento delle quote da parte
dei genitori non comporta l'interruzione dei servizi ai bambini.
L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero delle
somme dovute nelle forme di legge.

Art.
8
Assenza e decadenza
Le
assenze degli utenti, superiori a 5 giorni consecutivi, comportano,
sempre, la presentazione del certificato medico al momento del
rientro a scuola.
Le assenze del bambino, superiori a 30 giorni consecutivi, non
giustificate comportano la decadenza dal posto. La decadenza è
proposta dal Coordinatore educativo e disposta dal Direttore educativo
con proprio atto.
La copertura dei posti vacanti per rinuncia o per decadenza è
predisposta, attingendo dall'elenco della lista di attesa, nei
dieci giorni successivi all'avvenuta vacanza, dal Direttore educativo,
di norma non oltre il mese di gennaio.

|